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della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma,
5 febbraio 2016
Circolare n. 26/2016
Oggetto: Notizie in breve.
Previdenza -
Contribuzione per collaborazioni e partite IVA – Da
quest’anno la contribuzione INPS per i parasubordinati (collaboratori e figure
assimilate) non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie passa al 31,72%
(in precedenza 30,72%) mentre per quelli già provvisti di altra tutela
pensionistica passa al 24% (in precedenza 23,50%); resta ferma la ripartizione
dell’onere contributivo in capo al committente e al lavoratore rispettivamente
nella misura di 2/3 e 1/3. Per quanto riguarda invece i lavoratori autonomi
titolari di partite IVA non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie
l’aliquota contributiva resta al 27,72% mentre per quelli già provvisti di
altra tutela pensionistica passa al 24% (in precedenza 23,50%) – Circolare
INPS n. 13 del 29.1.2016.
Lavoro – Lavoratori extracomunitari - Quota di ingresso 2016 –
Il
Governo ha fissato in 17.850 unità la quota di ingresso di lavoratori extracomunitari
per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. Le
aziende interessate all’assunzione dei suddetti lavoratori dovranno presentare
in via telematica dal 9 febbraio p.v. apposita domanda al Ministero
dell’Interno tramite il sito www.interno.gov.it; le
domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione - D.P.C.M. 14.12.2015, su G.U. n. 26 del 2.2.2016 - Circ. Min. Interno e Min. Lavoro n. 339 del 29.1.2016.
Fabio |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 22/2016, 43/2015 e 1/2015
|
Responsabile
di Area |
Allegati
tre |
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Lc/lc |
© |
Istituto Nazioanle
Previdenza Sociale
Direzione Centrale Entrate
Circolare n. 13 del 29/01/2016
OGGETTO:
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Gestione separata - art. 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, |
1 Aliquote contributive e di
computo
L’art. 2, comma 57, della
legge 28 giugno 2012, n. 92 (nota 1) ha disposto che per i collaboratori e
figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui
all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota contributiva e di computo
e` elevata per l’anno 2016 al 31 per cento.
L’art. 1, comma 203 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (nota 2) ha confermato
per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano
iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati,
l'aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), al 27 per cento anche per
l'anno 2016.
Per i soggetti gia` pensionati o assicurati presso altre forme
previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilita` 2014) al comma 491 ha modificato
quanto gia` disposto in base al combinato dell’art.
2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett.g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2016, e` stabilita al 24 per cento.
Non è stato modificato
quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva, istituita
dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere
derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino gia`
assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela
relativa alla maternita`, agli assegni per il nucleo
familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.
Tale aliquota contributiva aggiuntiva e` pari allo
0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).
Tutto quanto sopra premesso,
le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2016
sono complessivamente fissate come segue:
Liberi Professionisti |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre
forme pensionistiche obbligatorie |
27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o
provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24% |
Collaboratori e figure assimilate |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre
forme pensionistiche obbligatorie |
31,72% (31,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o
provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
24 % |
In merito alle aliquote di
computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rimanda
alla circolare n. 7/2007.
2 Ripartizione dell’onere
contributivo.
Aziende committenti
Come è noto, la ripartizione
dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella
misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del
versamento dei contributi e` in capo all’azienda
committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a
quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24
telematico per i datori privati e modello F24 EP per
le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad
esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare
tramite mandato di tesoreria - si ricorda quanto illustrato nella circolare n.
23 del 8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.
Liberi professionisti
Per quanto concerne i
professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere
contributivo e` a carico degli stessi ed il
versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze
fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2015, primo
e secondo acconto 2016).
3 Compensi corrisposti ai
collaboratori entro il 12 gennaio 2016
L’art. 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese
di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d.
principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in
favore dei collaboratori – di cui all’art. 50, comma 1, lett.
c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n.
342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente- e`
riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 e pertanto devono
essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2015
(23,50 per cento per i titolari di pensione e per chi e`
gia` assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e
30,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).
4 Massimale e Minimale
Massimale
Per l’anno 2016 il massimale
di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, e` pari a € 100.324,00.
Pertanto, le aliquote si
applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi
conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del
citato massimale.
Minimale – Accredito
contributivo
Per l’anno 2016 il minimale
di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, e` pari a € 15.548,00.
Conseguentemente, gli
iscritti per i quali e` applicata l’aliquota del 24
per cento, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro
3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione
avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo
annuale pari a:
-
€ 4.309,91 (di cui € 4.197,96 ai fini pensionistici) per i liberi
professionisti che applicano l’aliquota del 27,72 per cento
-
€ 4.931,83 (di cui € 4.819,88 ai fini pensionistici) per i collaboratori e
figure assimilate che applicano l’aliquota al 31,72 per cento.
Reddito minimo annuo |
Aliquota |
Contributo minimo annuo |
€ 15.548,00 |
24% |
€ 3.731,52 |
€ 15.548,00 |
27,72 % |
€ 4.309,91 (IVS
4.197,96) |
€ 15.548,00 |
31,72 % |
€ 4.931,83 (IVS
4.819,88) |
Come e`
noto, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine
dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (ai
sensi dell’art. 2, comma 29, legge n. 335/95).
5 Nuovo Tipo Rapporto UNIEMENS Committenti.
L’art. 52 del decreto
Legislativo 81/2015 ha previsto il superamento del contratto a progetto,
abrogando quanto disposto dagli art. 61 a 69 bis del D. Lgs.
N. 276/2003.
Al fine di individuare le
tipologie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati
dal 1° luglio 2015, nell’ambito del flusso Uniemens è
stato individuato un nuovo codice “Tipo Rapporto” con le seguenti
caratteristiche:
-
Tipo rapporto: 18
-
Descrizione: "Collaborazioni Coordinate e Continuative - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)"
Normativa di riferimento
1)Art. 2, comma 57, legge 92/2012
“All'articolo 1, comma 79,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura
pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura
pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per
l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016,
al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018»”
2) Legge 28 dicembre 2015 n.
208 (GU del 30.12.2015)
Art. 1 comma 203
203. Per i lavoratori
autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni
di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva di cui
all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive
modificazioni, e' confermata al 27 per cento anche
per l'anno 2016.
|
Il
Direttore Generale |
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Cioffi |
DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2015
Programmazione
transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non
comunitari nel
territorio dello Stato, per l'anno 2016.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreta:
Art. 1
1. A
titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non comunitari per l'anno 2016, sono ammessi
in Italia,
per motivi di lavoro subordinato non stagionale e
di lavoro autonomo,
i cittadini non comunitari entro una quota
massima di 17.850 unita'.
2.
Nella quota complessiva indicata al comma 1, sono
comprese le
quote da riservare alla conversione in
permessi di soggiorno
per
lavoro subordinato e per lavoro autonomo di
permessi di soggiorno
rilasciati ad altro titolo.
Art. 2
1.
Nell'ambito della quota indicata all'art.
1, sono ammessi
in
Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari
residenti all'estero,
che abbiano completato programmi di
formazione ed istruzione
nei
Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del
decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
2. E'
consentito inoltre l'ingresso in Italia per motivi di lavoro
autonomo, nell'ambito
della quota di
cui all'art. 1, di
2.400
cittadini non
comunitari residenti all'estero,
appartenenti alle
seguenti categorie:
a)
imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di
interesse per l'economia italiana, che preveda
l'impiego di risorse
proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti
da fonti
lecite,
nonche' la creazione almeno di tre nuovi posti di
lavoro;
b) liberi professionisti che
intendono esercitare professioni
regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma
rappresentate a
livello nazionale da
associazioni iscritte in
elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
c)
titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo
espressamente previsti dal decreto interministeriale 11
maggio 2011,
n. 850;
d) artisti di
chiara fama o
di alta e
nota qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in
presenza dei
requisiti espressamente previsti dal
decreto interministeriale 11
maggio 2011, n. 850;
e)
cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up
innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221,
in presenza
dei requisiti previsti dalla stessa legge e che
sono titolari di un
rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
3.
Nell'ambito della
quota prevista all'art.
1, e' consentito
l'ingresso in Italia nell'anno 2016, per motivi di lavoro
subordinato
non stagionale e di lavoro autonomo, di 100
lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al
terzo grado in
linea diretta di
ascendenza, residenti in
Argentina, Uruguay,
Venezuela e Brasile.
4. Nei
limiti della quota complessiva
indicata all'art. 1, e'
consentito l'ingresso in Italia di 100 lavoratori
cittadini dei Paesi
non comunitari che hanno partecipato all'Esposizione Universale
di
Milano 2015.
Art. 3
1.
Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' autorizzata la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro
subordinato di:
a)
4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b)
6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale;
c)
1.300 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciati ai cittadini
di Paesi terzi
da altro Stato
membro
dell'Unione europea.
2. Nell'ambito della
quota di cui
all'art. 1, e' inoltre
autorizzata la
conversione in permessi
di soggiorno per
lavoro
autonomo di:
a)
1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale;
b) 350
permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
rilasciati ai cittadini
di Paesi terzi
da altro Stato
membro
dell'Unione europea.
Art. 4
1. Sono inoltre ammessi
in Italia, in
via di programmazione
transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari
per
l'anno 2016, per motivi di lavoro subordinato
stagionale, i cittadini
non comunitari residenti all'estero entro una
quota di 13.000 unita',
da ripartire tra le regioni
e le province
autonome a cura
del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La
quota di cui al comma 1
del presente articolo
riguarda i
lavoratori subordinati
stagionali non comunitari
cittadini di
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina,
Corea (Repubblica di
Corea),
Costa d'Avorio,
Egitto, Etiopia, Ex
Repubblica Jugoslava di
Macedonia, Filippine,
Gambia, Ghana, Giappone,
India, Kosovo,
Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger,
Nigeria, Pakistan,
Senegal, Serbia, Sri
Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.
3. Nell'ambito della quota
indicata al comma
1 del presente
articolo, e' riservata una
quota di 1.500 unita' per i lavoratori non
comunitari, cittadini dei Paesi indicati al
comma 2, che
abbiano
fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato
stagionale
per almeno due anni consecutivi e per i quali il
datore di lavoro
presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro
subordinato
stagionale.
Art. 5
I
termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente
decreto decorrono:
a) per
le categorie dei lavoratori non comunitari per lavoro
non
stagionale ed autonomo, compresi nella quota complessiva
indicata al
precedente art. 1,
comma 1, dalle
ore 9,00 del
settimo giorno
successivo alla data di
pubblicazione del presente
decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) per
i lavoratori non comunitari stagionali, compresi nella quota
complessiva indicata al precedente art. 4, comma 1, dalle
ore 9,00
del quindicesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 6
1. Le
quote per lavoro subordinato, stagionale e
non stagionale,
previste dal presente decreto, saranno ripartite dal
Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali alle
Direzioni territoriali del
lavoro, alle Regioni e alle Province autonome.
2. Trascorsi novanta giorni
dalla data di
pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana,
qualora vengano
rilevate quote significative
non utilizzate tra
quelle comprese nelle quote complessive
rispettivamente indicate agli
articoli 1 e 4 del
presente decreto, tali
quote, ferma restando
ciascuna quota complessiva
massima prevista, possono
essere
diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche
Sociali sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato
del lavoro.
3.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del
decreto
del
Presidente della
Repubblica 31 agosto
1999, n. 394
con
riferimento alla redistribuzione della
quota di lavoratori
non
comunitari formati all'estero prevista al precedente art.
2, comma 1.
Art. 7
Le
disposizioni attuative relative all'applicazione del
presente
decreto saranno definite,
in un'ottica di
semplificazione, con
apposita circolare
congiunta del Ministero
dell'Interno e del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
sentito il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.
Roma,
14 dicembre 2015
p. il Presidente del
Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di
Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
De
Vincenti
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio
2016
Ufficio controllo atti P.C.M.
Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 60