Circolare n.26/2016

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Roma, 5 febbraio 2016

 

Circolare n. 26/2016

 

Oggetto: Notizie in breve.

 

Previdenza - Contribuzione per collaborazioni e partite IVA – Da quest’anno la contribuzione INPS per i parasubordinati (collaboratori e figure assimilate) non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie passa al 31,72% (in precedenza 30,72%) mentre per quelli già provvisti di altra tutela pensionistica passa al 24% (in precedenza 23,50%); resta ferma la ripartizione dell’onere contributivo in capo al committente e al lavoratore rispettivamente nella misura di 2/3 e 1/3. Per quanto riguarda invece i lavoratori autonomi titolari di partite IVA non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie l’aliquota contributiva resta al 27,72% mentre per quelli già provvisti di altra tutela pensionistica passa al 24% (in precedenza 23,50%) – Circolare INPS n. 13 del 29.1.2016.

 

Lavoro – Lavoratori extracomunitari - Quota di ingresso 2016 – Il Governo ha fissato in 17.850 unità la quota di ingresso di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. Le aziende interessate all’assunzione dei suddetti lavoratori dovranno presentare in via telematica dal 9 febbraio p.v. apposita domanda al Ministero dell’Interno tramite il sito www.interno.gov.it; le domande saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione - D.P.C.M. 14.12.2015, su G.U. n. 26 del 2.2.2016 - Circ. Min. Interno e Min. Lavoro n. 339 del 29.1.2016.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 22/2016, 43/2015 e 1/2015

Responsabile di Area

Allegati tre

 

Lc/lc

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INPS

Istituto Nazioanle Previdenza Sociale

Direzione Centrale Entrate

 

Circolare n. 13 del 29/01/2016

 

OGGETTO:

Gestione separata - art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 -.  Aliquote contributive reddito per l’anno 2016; aliquote di computo.

 

 

1 Aliquote contributive e di computo

 

L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (nota 1) ha disposto che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota contributiva e di computo e` elevata per l’anno 2016 al 31 per cento.

 

L’art. 1, comma 203 della Legge  28 dicembre 2015 n. 208 (nota 2) ha confermato per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), al 27 per cento anche per l'anno 2016.

 

Per i soggetti gia` pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita` 2014) al comma 491 ha modificato quanto gia` disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett.g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2016, e` stabilita al 24 per cento.

 

Non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino gia` assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternita`, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva e` pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).

 

Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2016 sono complessivamente fissate come segue:

 

Liberi Professionisti

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

27,72%

(27,00 IVS +

0,72

aliquota

aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

 

 

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

31,72%

(31,00 IVS +

0,72

aliquota

aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24 %

 

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rimanda alla circolare n. 7/2007.

 

 

2 Ripartizione dell’onere contributivo.

 

Aziende committenti

Come è noto, la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi e` in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria - si ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.

 

Liberi professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo e` a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2015, primo e secondo acconto 2016).

 

 

3 Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2016

L’art. 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente- e` riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2015 (23,50 per cento per i titolari di pensione e per chi e` gia` assoggettato ad altra previdenza obbligatoria e 30,72 per cento per coloro che sono privi da altra previdenza obbligatoria).

 

 

 

4 Massimale e Minimale

Massimale

Per l’anno 2016 il massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/95, e` pari a € 100.324,00.

Pertanto, le aliquote si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale.

 

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2016 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, e` pari a € 15.548,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali e` applicata l’aliquota del 24 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:

-       € 4.309,91 (di cui € 4.197,96 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 27,72 per cento

-       € 4.931,83 (di cui € 4.819,88 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 31,72 per cento.

 

Reddito minimo annuo

Aliquota

Contributo minimo annuo

€ 15.548,00

24%

€ 3.731,52

€ 15.548,00

27,72 %

€ 4.309,91 (IVS 4.197,96)

€ 15.548,00

31,72 %

€ 4.931,83 (IVS 4.819,88)

 

Come e` noto, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (ai sensi dell’art. 2, comma 29, legge n. 335/95).

 

 

5 Nuovo Tipo Rapporto UNIEMENS Committenti.

L’art. 52 del decreto Legislativo 81/2015 ha previsto il superamento del contratto a progetto, abrogando quanto disposto dagli art. 61 a 69 bis del D. Lgs. N. 276/2003.

Al fine di individuare le tipologie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 1° luglio 2015, nell’ambito del flusso Uniemens è stato individuato un nuovo codice “Tipo Rapporto” con le seguenti caratteristiche:

-      Tipo rapporto: 18

-      Descrizione: "Collaborazioni Coordinate e Continuative - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act)"

 

Normativa di riferimento

1)Art. 2, comma 57, legge 92/2012

“All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018»”

 

2) Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (GU del 30.12.2015)

Art. 1 comma 203

203. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016.

 

 

Il Direttore Generale

 

 

Cioffi

 


 

G.U. n.26 del 2.2.2016

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2015 

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non

comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2016.

 

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

                              Decreta:

 

                               Art. 1

  1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei

lavoratori non comunitari per l'anno 2016, sono  ammessi  in  Italia,

per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo,

i cittadini non comunitari entro una quota massima di 17.850 unita'.

  2. Nella quota complessiva indicata al comma 1,  sono  comprese  le

quote da riservare alla conversione  in  permessi  di  soggiorno  per

lavoro subordinato e per lavoro autonomo  di  permessi  di  soggiorno

rilasciati ad altro titolo.

 

                               Art. 2

  1. Nell'ambito della quota indicata all'art.  1,  sono  ammessi  in

Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero,

che abbiano completato programmi  di  formazione  ed  istruzione  nei

Paesi d'origine ai sensi dell'art.  23  del  decreto  legislativo  25

luglio 1998, n. 286.

  2. E' consentito inoltre l'ingresso in Italia per motivi di  lavoro

autonomo, nell'ambito  della  quota  di  cui  all'art.  1,  di  2.400

cittadini non  comunitari  residenti  all'estero,  appartenenti  alle

seguenti categorie:

  a) imprenditori che intendono attuare un piano di  investimento  di

interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego  di  risorse

proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da  fonti  lecite,

nonche' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

  b)  liberi  professionisti  che  intendono  esercitare  professioni

regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a

livello nazionale da  associazioni  iscritte  in  elenchi  tenuti  da

pubbliche amministrazioni;

  c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo

espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio  2011,

n. 850;

  d)  artisti  di  chiara  fama  o  di  alta  e  nota  qualificazione

professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei

requisiti espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11

maggio 2011, n. 850;

  e) cittadini stranieri che intendono costituire  imprese  «start-up

innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza

dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari  di  un

rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

  3. Nell'ambito della  quota  prevista  all'art.  1,  e'  consentito

l'ingresso in Italia nell'anno 2016, per motivi di lavoro subordinato

non stagionale e di lavoro autonomo, di  100  lavoratori  di  origine

italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado  in

linea  diretta  di  ascendenza,  residenti  in  Argentina,   Uruguay,

Venezuela e Brasile.

  4. Nei limiti della  quota  complessiva  indicata  all'art.  1,  e'

consentito l'ingresso in Italia di 100 lavoratori cittadini dei Paesi

non comunitari che hanno partecipato  all'Esposizione  Universale  di

Milano 2015.

 

                               Art. 3

  1. Nell'ambito della quota di cui all'art.  1,  e'  autorizzata  la

conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

  a) 4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

  b) 6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione

professionale;

  c) 1.300 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro

dell'Unione europea.

  2.  Nell'ambito  della  quota  di  cui  all'art.  1,   e'   inoltre

autorizzata la  conversione  in  permessi  di  soggiorno  per  lavoro

autonomo di:

  a) 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione

professionale;

  b) 350 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo,

rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro

dell'Unione europea.

 

                               Art. 4

  1. Sono  inoltre  ammessi  in  Italia,  in  via  di  programmazione

transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non  comunitari  per

l'anno 2016, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini

non comunitari residenti all'estero entro una quota di 13.000 unita',

da ripartire tra le  regioni  e  le  province  autonome  a  cura  del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  2. La quota di cui al comma 1  del  presente  articolo  riguarda  i

lavoratori  subordinati  stagionali  non  comunitari   cittadini   di

Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea  (Repubblica  di  Corea),

Costa  d'Avorio,  Egitto,  Etiopia,  Ex   Repubblica   Jugoslava   di

Macedonia,  Filippine,  Gambia,  Ghana,  Giappone,   India,   Kosovo,

Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro,  Niger,  Nigeria,  Pakistan,

Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.

  3. Nell'ambito  della  quota  indicata  al  comma  1  del  presente

articolo, e' riservata una quota di 1.500 unita' per i lavoratori non

comunitari, cittadini dei Paesi indicati  al  comma  2,  che  abbiano

fatto ingresso in Italia per prestare lavoro  subordinato  stagionale

per almeno due anni consecutivi e per i quali  il  datore  di  lavoro

presenti richiesta di nulla osta pluriennale per  lavoro  subordinato

stagionale.

 

                               Art. 5

  I termini per la presentazione delle domande ai sensi del  presente

decreto decorrono:

  a) per le categorie dei lavoratori non comunitari  per  lavoro  non

stagionale ed autonomo, compresi nella quota complessiva indicata  al

precedente art. 1,  comma  1,  dalle  ore  9,00  del  settimo  giorno

successivo alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

  b) per i lavoratori non comunitari stagionali, compresi nella quota

complessiva indicata al precedente art. 4, comma 1,  dalle  ore  9,00

del quindicesimo giorno successivo alla  data  di  pubblicazione  del

presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

                               Art. 6

  1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale  e  non  stagionale,

previste dal presente decreto, saranno ripartite  dal  Ministero  del

Lavoro e delle Politiche  Sociali  alle  Direzioni  territoriali  del

lavoro, alle Regioni e alle Province autonome.

  2.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del

presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,

qualora vengano  rilevate  quote  significative  non  utilizzate  tra

quelle comprese nelle quote complessive rispettivamente indicate agli

articoli 1 e 4 del  presente  decreto,  tali  quote,  ferma  restando

ciascuna  quota  complessiva   massima   prevista,   possono   essere

diversamente ripartite dal Ministero del  Lavoro  e  delle  Politiche

Sociali sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato

del lavoro.

  3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7,  del  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.   394   con

riferimento  alla  redistribuzione  della  quota  di  lavoratori  non

comunitari formati all'estero prevista al precedente art. 2, comma 1.

 

                               Art. 7

  Le disposizioni attuative relative  all'applicazione  del  presente

decreto  saranno  definite,  in  un'ottica  di  semplificazione,  con

apposita  circolare  congiunta  del  Ministero  dell'Interno  e   del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il  Ministero

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

    Roma, 14 dicembre 2015

 

                          p. il Presidente del Consiglio dei ministri

                          Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza

                                  del Consiglio dei ministri         

                                        De Vincenti                  

 

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,

reg.ne prev. n. 60